IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 3  giugno  1998,
 di  emissione  di  decreto  penale  di  condanna  per il reato di cui
 all'art.  4, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 626/1994, accertato in data
 25 marzo 1998 nei confronti dell'imputata  Valteri  Manuela  in  atti
 generalizzata;
   Rilevato  che  la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento
 eseguito in data 25 marzo 1998 da personale  della  U.O.  prevenzione
 igiene  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  della u.s.l. n. 3/zona
 Valdinievole;
   Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito  in  data
 25  marzo  1998  nei  locali della ditta "Confezioni Master" S.r.l e'
 emerso che l'imputata, quale preposto della societa, non ha "vigilato
 e richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle  norme
 vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
 e  di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
 dei dispositivi di protezione individuali messi a loro  disposizione"
 (v. C.N.R. n. 103/1998 del 16 aprile 1998);
   Rilevato,  ancora,  che  a  seguito  dell'accertamento  l'organo di
 vigilanza pur rilevando la  violazione  dell'art.  4  del  d.lgs.  n.
 626/1994,   non  ha  ritenuto  di  impartire  prescrizioni  ai  sensi
 dell'art. 20 del d.lgs.  n. 758/1994 "... in quanto trattasi di reato
 gia' consumato e non ottemperabile, pertanto  il  contravventore  non
 potra'  pagare  in  via amministrativa ed e' stato comunque avvertito
 che  potra'  usufruire  dell'istituto  dell'oblazione"  (v.   C.N.R.,
 citata);
   Rilevato, pertanto, che il p.m. in assenza di prescrizioni da parte
 dell'organo  di  vigilanza  ed in difetto di sospensione del relativo
 procedimento penale ex art. 23,  comma  1,  d.lgs.  n.  758/1994,  ha
 presentato  la  richiesta  di emissione di decreto penale di condanna
 per il reato oggetto di accertamento;
   Ritenuto,  ad  avviso  di  questo  g.i.p.,  che  -  rientrando   la
 contravvenzione  accertata  nel punto 25 dell'Allegato I al d.lgs. n.
 758/1994 e, quindi,  trattandosi  di  contravvenzione  soggetta  alla
 disciplina  di  cui  agli  artt.  19  e  segg.  d.lgs.  citato - tale
 situazione processuale prospetti dubbi di legittimita' costituzionale
 relativamente all'art. 21,  comma  2,  d.lgs.  citato  che,  infatti,
 consente  all'organo  di  vigilanza  di ammettere il contravventore a
 pagare in sede amministrativa, entro il termine  di  30  giorni,  una
 somma  pari  al  quarto  del  massimo  dell'ammenda  stabilita per la
 contravvenzione   commessa,   il   tutto   pero'   "Quando    risulta
 l'adempimento della prescrizione";
   Ritenuto,  infatti,  che tale disposizione normativa si appalesi in
 contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost.,
                             O s s e r v a